Il diritto di accesso è il diritto di ciascun cittadino di prendere visione e di richiedere copia dei documenti amministrativi rispetto ai quali ha un interesse giuridicamente rilevante, secondo le condizioni, i limiti ed entro le modalità stabilite dalla L. 241/1990, agli artt. 22 e seguenti.
In particolare, il diritto di accesso è garantito a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Tale diritto riguarda i "documenti amministrativi", intesi come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Le modalità di esercizio del diritto di accesso, nonché i casi di esclusione, sono disciplinati dal D.P.R. 184/2006, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".
Il diritto di accesso è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'Attività amministrativa, e può essere escluso, limitato o differito solo nei casi previsti dalla legge, che costituiscono un'eccezione rispetto alla regola generale.