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Il diritto di accesso è il diritto di ciascun cittadino di prendere visione e di richiedere copia dei documenti amministrativi rispetto ai quali ha un interesse giuridicamente rilevante, secondo le condizioni, i limiti ed entro le modalità stabilite dalla L. 241/1990, agli artt. 22 e seguenti. In particolare, il diritto di accesso è garantito a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Tale diritto riguarda i "documenti amministrativi", intesi come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Le modalità di esercizio del diritto di accesso, nonché i casi di esclusione, sono disciplinati dal D.P.R. 184/2006, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi". Il diritto di accesso è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'Attività amministrativa, e può essere escluso, limitato o differito solo nei casi previsti dalla legge, che costituiscono un'eccezione rispetto alla regola generale.
L'adozione è un istituto tipico del diritto di famiglia, mediante il quale viene attribuito ad un soggetto (adottato) lo status giuridico di figlio di un altro soggetto (adottante), nonostante l'assenza di un legame biologico tra i due. In particolare, l'adozione determina la costituzione di un rapporto di parentela legale tra adottante e adottato, senza che vi sia anche una parentela biologica. Il nostro ordinamento prevede e disciplina sia l'adozione dei minori (normalmente consentita a persone unite da matrimonio, salvo casi particolari), sia l'adozione di persone maggiorenni (artt. 291 e ss. c.c.). E' infine prevista l'adozione internazionale, disciplinata dalla L. 184/1983.
L'affidamento dei minori è un istituto di tutela per minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo alla propria crescita sana ed equilibrata. Disciplinato dalla L. 184/1983, consiste nell'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ad una famiglia diversa da quella naturale, oppure ad una persona singola, ad una comunità familiare, o nel ricovero in un istituto di assistenza. Ha lo scopo di assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore per il tempo necessario a superare le difficoltà della famiglia d'origine. Per tale ragione, l'affidamento del minore è uno strumento temporaneo e comporta, quando è possibile, il reinserimento del minore nella sua famiglia naturale. Quando, invece, la situazione di crisi non è superabile, interverrà la dichiarazione di adottabilità del minore.
L'appello è un mezzo di impugnazione ordinario, con il quale la parte chiede la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Si propone alla Corte d'Appello o al Tribunale, a seconda che il provvedimento impugnato sia stato emesso, rispettivamente, dal Tribunale o dal Giudice di Pace. L'appello avverso le sentenze emesse dalla Corte di Assise, invece, deve essere proposto alla Corte d'Assise di Appello. Nello specifico, l'appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, consentendo al giudice di riesaminare le questioni oggetto di impugnazione.
E' l'attività svolta dal Giudice per salvaguardare un diritto oggetto di un procedimento, prima della sua definizione; infatti, essa è finalizzata ad ottenere un provvedimento giurisdizionale che anticipi gli effetti della sentenza, e per questo essa è strumentale rispetto all'attività giurisdizionale di cognizione e a quella esecutiva.
E' l'attività svolta dal giudice per accertare un diritto controverso attraverso un procedimento (processo) che si conclude con un provvedimento (sentenza).
E' l'attività svolta sotto la direzione del Giudice e finalizzata all'attuazione, in via coattiva o forzata, di un diritto già accertato.
E' l'azione promossa dal Ministro della Giustizia o dal Procuratore generale della Cassazione nei confronti dei singoli magistrati che vengono meno ai loro doveri o che tengono una condotta contraria al prestigio dell'ordine giudiziario, ponendo in essere un illecito disciplinare. Sull'azione disciplinare decide il Consiglio Superiore della Magistratura che può applicare delle sanzioni disciplinari (ammonizione, censura, perdita di anzianità, rimozione e destituzione).
Il braccialetto elettronico è un mezzo di controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare, che, applicandosi alla caviglia della persona, consente all'Autorità giudiziaria di verificarne a distanza, e costantemente, i movimenti, al fine di vigilare sul rispetto delle limitazioni allo spostamento personale disposte dal Giudice. L'alterazione, la manomissione o la rimozione non autorizzata del braccialetto sono sanzionate con la revoca della misura e possono determinare l'irrogazione di una pena aggiuntiva.
Il casellario giudiziario è lo schedario istituito presso ogni Procura della Repubblica presso il Tribunale, nel quale sono raccolti e conservati gli estratti dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o amministrativa, al fine di consentire la conoscenza dei precedenti giudiziari di ciascun soggetto. Presso il Ministero della Giustizia è istituito il casellario centrale, che funge da terminale di tutti i casellari locali. L'ufficio del casellario giudiziale rilascia i certificati penali su richiesta delle Autorità giudiziarie e amministrative, o dei singoli privati che possono richiedere solo il proprio certificato.
E' un atto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.
Indica l'ambito territoriale in cui ciascun organo giudiziario esercita il potere giurisdizionale. La ripartizione delle circoscrizioni è fissata dalla legge: la circoscrizione giudiziaria del Tribunale è definita circondario, la circoscrizione giudiziaria della Corte d'Appello è il distretto, mentre la Corte di Cassazione è competente per tutto il territorio nazionale.
E' un organo della giurisdizione tributaria che ha la funzione di risolvere le controversie venutesi a creare tra i contribuenti e il Fisco. La Commissione Tributaria Provinciale è competente nel giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria Regionale in quello di secondo grado.
Il Consiglio di Stato è un organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di organo consultivo (tre sezioni) il Consiglio si esprime in merito a tutte le materie riguardanti la Pubblica Amministrazione mediante il pronunciamento di "pareri" che possono essere "facoltativi" o "obbligatori". In qualità di organo giurisdizionale (tre sezioni) è competente a decidere nel giudizio di secondo grado in merito ai provvedimenti emessi dai Tribunali Amministrativi Regionali.
E' l'organo previsto dall'art. 104 della Costituzione per l'autogoverno della magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati, nonchè i provvedimenti disciplinari. E' composto dal Presidente della Repubblica, che lo presiede, dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che ne sono membri di diritto; è inoltre composto da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni, dei quali due terzi sono magistrati ordinari eletti dalla magistratura, un terzo, cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune, sono professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio.
La Corte Costituzionale è un organo previsto dagli artt. 134 e ss. della nostra Costituzione, ed esercita diverse funzioni. Essa è innanzitutto competente sui giudizi di costituzionalità delle leggi, finalizzati a verificare la conformità delle norme a quanto stabilito dalla Costituzione. Giudica inoltre sui conflitti di attribuzione tra i tre poteri dello Stato, legislativo, amministrativo e giurisdizionale, nonché su quelli tra Stato e Regioni, o tra le Regioni. E' altresì competente a decidere in ordine all'ammissibilità dei referendum abrogativi. Infine, la Corte Costituzionale giudica sulla responsabilità penale del Presidente della Repubblica, nelle ipotesi di altro tradimento e attentato alla Costituzione previste dall'art. 90 Cost. La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici, che restano in carica 9 anni, di cui 5 nominati dal presidente della Repubblica, 5 eletti dal Parlamento in seduta comune, e 5 scelti dai magistrati ordinari e amministrativi; il Presidente viene eletto ogni 3 anni tra gli stessi membri della Corte. Nel solo caso dei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica ai membri ordinari si aggiungono altri 16 membri, estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.
La Corte d'Appello è un organo collegiale di giurisdizione ordinaria di secondo grado, competente in ordine ai giudizi di impugnazione delle sentenze civili e penali pronunciate in I grado dal Tribunale ordinario. Il Collegio è composto da 3 membri, denominati Consiglieri, ed è essere integrato da Consiglieri Esperti, nei casi in cui è chiamato a decidere su particolari materie. La Corte d'Appello ha giurisdizione sulla propria circoscrizione territoriale, che si chiama Distretto, la quale generalmente si estende al territorio della Regione, o ad una sua parte, ed ha sede nel capoluogo. Il territorio italiano è suddiviso in 26 Distretti.
La Corte dei Conti è un organo previsto dagli artt. 100 e 103 della Costituzione, che svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti del Governo e della Pubblica Amministrazione, nonché sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge inoltre funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali", mentre, quando è chiamato a decidere su questioni di maggior rilievo, opera a sezioni unite. Infine, la Corte dei Conti esercita anche funzioni consultive, attraverso la predisposizione di pareri, e funzioni referenti, in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato delle verifiche.
La Corte di Assise è un organo giurisdizionale di primo grado competente a giudicare in materia penale reati di particolare gravità. E' composto da 8 membri, di cui due togati e sei giudici popolari, che partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto. Essa è presieduta da un Presidente, con la qualifica di magistrato di Corte d'Appello, e da un giudice "a latere", con qualifica di magistrato di Tribunale; i sei giudici popolari sono estratti a sorte da elenchi composti da cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici, di età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65, ed in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado. L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio, salvo che ricorra uno dei casi di esclusione previsti (magistrati, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario, appartenenti alle Forze armate o a qualsiasi organo di Polizia, i Ministri di Culto e religiosi).
La Corte di Assise di Appello è un organo giurisdizionale di secondo grado, competente a giudicare sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze di primo grado emesse dalla Corte di Assise. E' composta da due giudici togati, dei quali il Presidente con qualifica di magistrato di Cassazione, e l'altro con qualifica di magistrato di Appello, e da sei giudici popolari, estratti a sorte da elenchi composti da cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici, di età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65, ed in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio, salvo che ricorra uno dei casi di esclusione previsti (magistrati, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario, appartenenti alle Forze armate o a qualsiasi organo di Polizia, i Ministri di Culto e religiosi).
La Corte di Cassazione è l'organo giurisdizionale di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria, competente, in particolare, ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Essa, inoltre, regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e di attribuzione all'interno della magistratura. In quanto giudice di legittimità, la Corte di Cassazione interviene, sia in ambito civile che penale, per riesaminare sentenze e provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio esclusivamente per motivi di diritto, senza cioè entrare nel merito della controversia, valutando unicamente se il Giudice abbia correttamente interpretato ed applicato la legge alla fattispecie. E' suddivisa in sezioni "semplici", delle quali sei penali, tre civili e una per la materia lavoro, composte da 5 Consiglieri; quando interviene su casi di particolare rilievo giudica a Sezioni unite, composte da 8 Consiglieri e presiedute dal Primo Presidente della Corte di Cassazione. Ha sede a Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.
La custodia cautelare è una misura privativa della libertà personale, che può essere disposta dal Giudice nei confronti dell'indagato o imputato; essa può essere eseguita in carcere, nella propria abitazione o in altro luogo di cura, a seconda della misura cautelare e delle condizioni personali del soggetto. Il periodo di custodia cautelare scontato andrà poi scomputato dalla pena da eseguire. La custodia cautelare può essere disposta solo per reati di particolare gravità, per i quali tale misura è espressamente prevista, e solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza, nonché di almeno una delle esigenze cautelari individuate dalla legge, ovvero il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga, e il pericolo di reiterazione del reato.
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con il quale il Giudice civile ingiunge al debitore di pagare al creditore una somma, oppure di consegnare una cosa determinata o una certa quantità di cose fungibili entro un certo termine, avvertendolo che in mancanza il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata per far valere il suo diritto. Il decreto ingiuntivo viene emesso dal Giudice quando il creditore offre prova scritta del proprio credito, senza coinvolgere il debitore, che potrà poi eventualmente presentare al Giudice opposizione per far valere le proprie ragioni, instaurando così un ordinario giudizio di primo grado, che terminerà con l'emissione di una sentenza. Laddove, invece, il debitore non faccia opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà irrevocabile.
E' una atto normativo avente valore di legge adottato dal Governo, su delega espressa e formale del Parlamento, il quale ne indica i contenuti, i limiti e i tempi di emanazione in una apposita legge (cosiddetta Legge Delega). Si tratta di una manifestazione del potere legislativo, che di norma appartiene al Parlamento, espressamente previsto dall'art. 76 della Costituzione, e il cui esercizio può essere oggetto di sindacato di fronte alla Corte Costituzionale, per verificare se il Governo abbia eventualmente ecceduto i limiti individuati nella Legge Delega.
E' la difesa garantita a ciascun indagato o imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia, o che ne sia rimasto privo. E' prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dall'art. 24, comma 2, della Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal Giudice o dal Pubblico Ministero ed è individuato tra un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'Ordine Forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio, e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'indagato o imputato, salvo i casi in cui esso ha diritto ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel qual caso sono a carico dello Stato.
La Direzione Nazionale Antimafia è istituita con legge 20 gennaio 1992 n. 8, presso la Procura Generale presso la Corte di Cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative alla criminalità organizzata. Alla Direzione è preposto il Procuratore nazionale antimafia, nominato direttamente dal Consiglio Superiore della Magistratura; ad essa sono addetti, quali sostituti procuratori, 20 magistrati esperti nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Presso ogni Procura della Repubblica presso i Tribunali dei 26 capoluoghi di Distretto di Corte d'Appello sono istituite le Direzioni Distrettuali Antimafia, del cui coordinamento si occupa la D.N.A. La D.N.A. si avvale delle strutture delle Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), che un organismo investigativo interforze istituito nell'ambito del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con il compito di assicurare lo svolgimento coordinato delle attività di investigazione e di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Il Procuratore nazionale antimafia è sottoposto alla vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che riferisce al Consiglio Superiore della Magistratura circa l'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalle Direzioni Distrettuali Antimafia.
Per diritto alla privacy si intende diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata, ed infatti è anche conosciuto come diritto alla riservatezza. E' regolato dal Codice in materia di protezione di dati personali, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come recentemente modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cosiddetto GDPR (General Data Protection Regulation).
Il Fondo Sociale Europeo rientra tra i fondi cosiddetti strutturali costituiti sin dagli anni '60 per promuovere lo sviluppo equilibrato e la crescita sostenibile nell'insieme dei paesi aderenti alla Comunità Europea. Oggi il Fondo Sociale Europeo è lo strumento attraverso il quale l'Unione Europea promuove al suo interno la possibilità di occupazione, la mobilità professionale e territoriale dei lavoratori, l'adeguamento alle trasformazioni industriali e al cambiamento dei sistemi produttivi. Per raggiungere tali finalità l'FSE sostiene in particolare le attività di formazione professionale e di riconversione professionale nel quadro dei seguenti specifici obiettivi: la promozione dello sviluppo di regioni in ritardo rispetto ad altre più progredite, la riconversione in zone di declino industriale, lo sviluppo dell'occupazione nelle zone ad alto tasso di disoccupazione, l'inserimento professionale di giovani con meno di 25 anni, il sostegno allo sviluppo di zone rurali. Il Fondo opera secondo specifici programmi, attraverso l'approvazione e il cofinanziamento di progetti che rispondano alle finalità ed agli obiettivi fissati e che fruiscano per la loro realizzazione del concorso finanziario dello Stato o delle Regioni interessate.
La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione inquirente è la funzione esercitata dal P.M. durante le indagini preliminari, e si riferisce al complesso delle attività investigative funzionali alla determinazione della richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio. La funzione requirente, invece, si riferisce al complesso delle attività svolte dal P.M. in relazione alla sua funzione di proporre, per iscritto o oralmente, le sue richieste all'organo giurisdizionale.
Istituito con la L. 374/1991, il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali il Giudice di Pace è soggetto agli stessi doveri previsti per i magistrati, ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Ha competenze in materia civile individuate dall'art. 7 c.p.c., mentre in materia penale ha competenza in relazione ai reati meno gravi e rispetto ai quali non sono richiesti accertamenti complessi.
Sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise di Appello insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a giudice popolare è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), la licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio, salvi i casi di esclusione (magistrati e funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione).
Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale, disciplinato dagli artt. 438 e ss. c.p.p. Si caratterizza per l'elisione della fase del dibattimento, in quanto il Giudice decide allo stato degli atti raccolti durante le indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, salvo integrazioni probatorie. Scegliendo di essere giudicato mediante tale rito, l'imputato da un lato rinuncia al dibattimento e alle sue garanzie, dall'altro, in caso di condanna, beneficia di una riduzione della pena irrogata dal Giudice.
E' una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario, ed è diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari, sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'Attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.
Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio", secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Si dice giudizio di primo grado, pertanto, quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, di secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. E' inoltre ammesso un giudizio di legittimità , ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.
Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.), mediante il quale viene riconosciuta assistenza legale gratuita a beneficio di quelle persone che non dispongono di mezzi economici sufficienti e che rientrano nelle condizioni individuate dalla legge (artt. 74 - 141 D.P.R. 115/2002). La parte ammessa al gratuito patrocinio, pertanto, è sollevata dagli oneri economici derivanti dal processo (ad esempio per il pagamento di avvocati, consulenti e investigatori autorizzati), che sono sostenuti dallo Stato.
Con questo termine si designa il Ministro della Giustizia, il quale, per tradizione, è il custode del sigillo dello Stato e in questa veste controfirma le leggi e i decreti al fine di provvedere alla loro pubblicazione.
E' un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un riesame del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso, al fine di ottenere una nuova pronuncia.
Luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere coloro che sono in attesa di giudizio o già definitivamente condannati, comunemente definito carcere. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, istituito presso il Ministero della Giustizia.
Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, il Magistrato "togato" è il magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di pubblico ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il Magistrato onorario, invece, è il magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee, e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (Giudice di Pace, Giudice Ausiliario, Giudice Onorario di Tribunale, Vice Procuratore Onorario, Esperto presso il Tribunale per i Minorenni).
Sono misure introdotte con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 26 luglio 1975, che consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere, al fine di favorirne il reinserimento nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione sono disposte dal Tribunale di Sorveglianza, e sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà , la detenzione domiciliare, la libertà anticipata.
E' l'attività con la quale l'Ufficiale Giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.
Il patteggiamento è un rito speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss. c.p.p, caratterizzato dal fatto che l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al Giudice l'applicazione di una pena, diminuita rispetto a quella prevista per il reato commesso. La richiesta può provenire anche dal solo imputato, e il Giudice può accogliere la richiesta di patteggiamento anche nel caso di parere contrario del P.M. Il patteggiamento non è ammesso per talune categorie di reati, nonchè quando l'imputato rientra nelle categorie soggettive previste dalla legge, o quando il reato per il quale si procede supera i limiti di pena indicati all'art. 444 c.p.p. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e Pubblico Ministero l'appello non è ammesso.
La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto, dotato di capacità giuridica, titolare di diritti e doveri.
Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, dotate di soggettività distinta da quella delle persone fisiche che le compongono, ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.
Il Pretore, tradizionale figura di giudice la cui denominazione risale al diritto romano, è stato abolito con il Decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998, a seguito di una rilevante riforma del sistema giudiziario italiano (detta del "Giudice unico"). Le principali funzioni giudiziarie del Pretore, infatti, sono state unificate in quelle del Tribunale ordinario che è diventato il principale giudice di primo grado (mentre un ruolo di competenze minori di primo grado rimane assegnato al Giudice di Pace).
E' un procedimento penale speciale regolato dagli artt. 449 e ss. c.p.p., caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato resa in sede di interrogatorio, ed in ogni caso salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini. Data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.
E' l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (cosiddette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) mediante la quale la legge viene applicata al caso concreto.
E' l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero (P.M.). L'ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i Minorenni. Agli uffici del P.M., che sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono magistrati che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del Ministro della giustizia (art. 69 ordinamento giudiziario). I magistrati addetti agli uffici del P.M. - sostituti procuratori - esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio (art. 70 ordinamento giudiziario). Essi formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente. Il P.M. vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Anche innanzi al Giudice di Pace in sede penale è prevista la figura del P.M.
La Procura Generale presso la Corte di Cassazione svolge le funzioni del Pubblico Ministero presso l'organo supremo della giustizia; in base alla legge sull'ordinamento giudiziario interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali della Corte di Cassazione e redige requisitorie scritte nei casi previsti da specifiche norme. Con tale attività contribuisce, nell'interesse pubblico, ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge.
Il referendum è una consultazione popolare, cioè una votazione alla quale è chiamato il corpo elettorale, e per tale ragione è il più importante istituto di democrazia diretta, mediante il quale il popolo esercita direttamente la sovranità popolare. L'ordinamento italiano prevede diverse tipologie di referendum costituzionale, per l'adozione di leggi di revisione costituzionale o di altre leggi costituzionali; il referendum abrogativo, per l'abrogazione di una norma di legge in vigore; il referendum territoriale, per la modificazione del territorio di Regioni, Province e Comuni; il referendum consultivo, senza efficacia giuridicamente vincolante, sulle questioni di particolare rilievo a livello regionale. La Costituzione prevede, inoltre, il referendum sugli statuti regionali (art. 121 Cost.), il referendum regionale abrogativo o consultivo (art. 123 cost.), il referendum provinciale e comunale.
E' il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal Giudice all'esito del processo. La legge prevede che la sentenza sia pronunciata "In nome del popolo italiano", con l'intestazione "Repubblica italiana", e la sottoscrizione del Giudice; la sentenza deve contenere, oltre al dispositivo, e cioè l'enunciazione sintetica della decisione del Giudice, anche la motivazione, nella quale nella quale è esposta la ricostruzione dei fatti e il ragionamento logico - giuridico che giustifica la decisione adottata.
E' un beneficio con il quale il Giudice, nel comminare una condanna a pena detentiva non superiore a due anni, oppure a pena pecuniaria che, ragguagliata a pena detentiva, non superi la stessa durata, sospende l'esecuzione della pena per un periodo di 5 anni nel caso di delitti e 2 anni nel caso di contravvenzioni, decorsi i quali, se il condannato non commette un nuovo reato della stessa indole, il reato si estingue. Laddove, invece, il condannato commetta un nuovo reato, il Giudice revoca il beneficio e dispone l'esecuzione della pena principale comminata nella sentenza.
E' un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui ricorsi proposti contro provvedimenti amministrativi, nei casi in cui si lamenti la lesione di un interesse legittimo. La giurisdizione del TAR si estende anche alla lesione di diritti soggettivi, nei soli casi previsti dall'art. 133 del C.P.A. - D.Lgs. 104/2010; inoltre, nelle ipotesi di cui all'art. 134 C.P.A., il TAR ha giurisdizione di merito. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. E' suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.
E' uno dei due organi in cui si articola la magistratura di sorveglianza. La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, che è organo monocratico, e il Tribunale di sorveglianza, che è organo collegiale. Il Tribunale di Sorveglianza interviene come giudice di secondo grado rispetto ai provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza; nei casi previsti dalla legge il Tribunale di Sorveglianza opera come giudice di primo grado. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. E' composto da Magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'appello, nonché e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.
Il Tribunale ordinario ha competenze in materia civile e penale in un ambito territoriale detto "circondario". Esso opera quale giudice di primo grado nelle cause civili e penali che non appartengono alla competenza del Giudice di Pace e, in ambito penale, della Corte d'Assise. Quale Giudice di secondo grado, invece, è competente a decidere sull'impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice di Pace. Il Tribunale opera sia in composizione collegiale di 3 membri, che in composizione monocratica. Le sentenze emesse dal Tribunale in qualità di giudice di primo grado possono essere impugnate di fronte alla Corte di Appello.
Il Tribunale per i Minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, che esercita funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18. La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della sezione della Corte d'Appello presso la quale il Tribunale stesso è istituito. Il Tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello che lo presiede, da un magistrato di Tribunale e da due componenti esperti non togati. In particolare, le sue competenze concernono: - i reati commessi dai minori degli anni 18 all'interno del territorio del distretto; - l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni 18 residenti nello stesso territorio; - l'esercizio della responsabilità genitoriale, della tutela, l'amministrazione patrimoniale, l'assistenza, l'affiliazione, l'adozione, sempre relativi ai minorenni residenti nel distretto di Corte d'Appello. Il Tribunale per i minorenni deve essere informato di tutti i procedimenti in corso per i delitti di violenza sessuale e corruzione commessi in danno di persone minori d'etè .
Con il termine Tribunali Metropolitani vengono comunemente identificati quei tribunali che hanno un circondario caratterizzato da un cospicuo numero di comuni e da un alto tasso di contenzioso.
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